Novità EUR1-Digit


Venendo meno la prassi della previdimazione dei certificati, dal 1 aprile la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR.MED ed A.TR continuerà ad avvenire in modalità obbligatoriamente digitale e gli operatori economici potranno operare secondo le seguenti modalità: 

PROCEDURA ORDINARIA

Attraverso la procedura ordinaria, indicando nella casella 44 della dichiarazione di esportazione l’apposito codice di cui alla Direttoriale sopra citata, il certificato si stampa e si porta all’ufficio doganale per la validazione con timbro e firma che nel caso di Controllo Automatizzato è immediata.
Resta peraltro impregiudicata la facoltà per l’ufficio di accertare la sussistenza dei requisiti relativi al certificato anche prima del rilascio; inoltre vi è la piena responsabilità del dichiarante per la sussistenza dei requisiti e per l’immediata disponibilità della cd “dichiarazione dell’esportatore” con i documenti idonei a comprovare l’origine preferenziale dei prodotti da esportare.

PROCEDURA FACILITATA

La procedura facilitata può essere richiesta esclusivamente dagli AEO titolari di autorizzazione di luogo approvato che manifestino e dimostrino specifiche e oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’ufficio doganale (esempio percorrenza di oltre mezz’ora), oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’ufficio. Le richieste vengono valutate dall’ufficio doganale in relazione alle effettive realtà locali, nonché alla frequenza e al numero di operazioni di esportazione effettuate nell’anno precedente.
Con la procedura facilitata l’operatore stampa il certificato su un formulario in proprio possesso precedentemente validato con timbro e firma dall’ufficio doganale. La procedura viene inibita in caso di riscontrati abusi o irregolarità, ovvero vengano meno i requisiti necessari.
L’ufficio provvede al censimento dell’operatore richiedente e valida, su richiesta dello stesso, giornalmente in via preventiva una congrua quantità di formulari rispetto alle reali esigenze.
L’operatore è tenuto ad inserire nella dichiarazione di esportazione il codice documento nazionale 35YY e a restituire a fine giornata o al massimo il giorno successivo una copia (cd velina) dei formulari utilizzati, nonché quelli eventualmente non utilizzati.

PROCEDURA FULL DIGITAL

Per le esportazioni verso la Svizzera potrà continuare ad essere utilizzata la procedura EUR1 Full Digital in vigore dall’1 marzo 2021.

Rammentiamo infine l’opportunità per gli esportatori di assumere lo status di esportatori autorizzati che consente l’attestazione dell’origine preferenziale dei prodotti tramite dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale

 

 

 

 


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